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Ok da deputati, in emergenza brevetti congelati su farmaci e vaccini – Sanità

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 Il governo potrà obbligare temporaneamente i possessori di un brevetto relativo a medicinali o vaccini, considerati essenziali per la salute, a concederne l’uso ad altri soggetti qualora si trovi ad affrontare un’emergenza sanitaria. E’ quanto prevede un emendamento al dl Recovery approvato in commissione alla Camera, che apre alle cosiddette “licenze obbligatorie” per un periodo di tempo che non può superare i 12 mesi dalla fine dell’emergenza e sempre nel rispetto degli “obblighi internazionali e europei”. 

 L’emendamento, firmato dall’ex ministro Giulia Grillo, modifica il codice della proprietà industriale del 2005. “Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitare, per fare fronte a comprovate difficoltà nell’approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, – si legge – possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l’uso non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all’approvvigionamento del mercato interno dei brevetti rilevanti, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino ad un massimo di 12 mesi dalla cessazione dello stesso”. La licenza obbligatoria per i medicinali, spiega ancora il testo, “è concessa con decreto emanato di intesa dal Ministro della salute e dal Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’Agenzia italiana del farmaco in merito all’essenzialità e alla disponibilità dei farmaci rispetto all’emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l’adeguata remunerazione a favore di quest’ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell’autorizzazione”.   La licenza obbligatoria per i dispositivi medici “è concessa con decreto emanato di intesa dal Ministro della salute e dal Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all’essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi rispetto all’emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l’adeguata remunerazione a favore di quest’ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell’autorizzazione”. (ANSA)
   

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