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Bimbo precipitato: gup, non rispettate le norme della scuola – Lombardia

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Le motivazioni della condanna a un anno di una maestra

(ANSA) – MILANO, 03 AGO – “Si reputa che il tragico evento
rappresenti la concretizzazione del rischio massimo che le norme
cautelari” miravano “a prevenire e che l’evento non si sarebbe
verificato se l’imputata avesse agito nel rispetto” di due
direttive scolastiche sull’obbligo di vigilanza degli alunni e
che lei stessa aveva sottoscritto. Lo si legge nelle motivazioni
della gup di Milano Elisabetta Meyer che lo scorso maggio ha
condannato in abbreviato a un anno di carcere una delle maestre
imputate per omicidio colposo in relazione alla morte di un
bambino di 5 anni e mezzo precipitato nella tromba delle scale
della scuola elementare Pirelli di Milano. Era il 18 ottobre di
due anni fa, quando il piccolo fece un volo di una decina di
metri e, anche se immediatamente soccorso, morì dopo quattro
giorni in ospedale per via delle ferite riportate nella caduta.
   
La gup ha anche ratificato il patteggiamento di un’altra
imputata, la bidella, a 2 anni di reclusione. Una terza
imputata, l’insegnante di sostegno, è attualmente a processo con
rito ordinario. La gup Meyer scrive che “non si può all’evidenza
invocare l’imprevedibilità della condotta” del bambino in quanto
“la normativa interna che disciplina i comportamenti degli
insegnanti è tesa a prevenire l’esposizione al pericolo degli
alunni, soprattutto dei più piccoli”. E “neppure l’altezza del
parapetto (102 centimetri) anche se “non conforme a quella
prevista dal regolamento edilizio del Comune di Milano (110
centimetri) può escludere l’imputazione dell’evento”. La gup ha
concesso all’imputata le attenuanti generiche per via del suo
“leale comportamento processuale” (ANSA).
   

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