Autonomia differenziata. Anche la Tutela della Salute potrà essere una materia affida…
di Luciano Fassari
Il provvedimento sarà oggetto di un confronto tra il Ministro per gli Affari regionali e i presidenti. Nel ddl viene definito l’iter degli accordi tra le singole regioni e il Governo e viene precisato l’elenco delle materie che potranno essere affidate alle regioni. In sede di prima applicazione verrà applicato il criterio della spesa storica in attesa di provvedimenti specifici sui costi e fabbisogni standard. Per alcune materie (non la salute per cui ci sono i Lea) dovranno inoltre essere definiti i Livelli essenziali delle prestazioni. LA BOZZA
16 NOV –
Anche la Salute potrà essere demandata in toto alle Regioni. La materia è infatti nell’elenco di quelle che potranno essere attribuite agli Enti secondo quanto scritto nella bozza di Ddl sull’autonomia differenziata messa a punto dal Ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli che domani incontrerà i presidenti sulla questione. Com’è noto la salute è oggi una materia concorrente ma se dovesse essere approvato il ddl ognuna potrà chiedere che nella propria intesa le venga riconosciuta una più forte autonomia in materia.
Nel provvedimento viene definito il provvedimento per l’approvazione delle intese fra Stato e Regione. Per alcune materie (non la salute per cui ci sono i Lea ndr.) servirà però la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni. Precisato poi che in prima applicazione per quanto riguarda l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento si utilizzerà il criterio della spesa storica in attesa di provvedimenti specifici sui costi e fabbisogni standard.
Elenco delle materie che, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost. possono essere oggetto di attribuzione a Regioni a statuto ordinario
Art. 117, secondo comma, Cost.
lettera l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace;
lettera n), norme generali sull’istruzione;
lettera s), tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Art. 117, terzo comma, Cost.
rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
L.F.
16 novembre 2022
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