Il «paziente non può scegliere» il tipo di vaccino, la decisione spetta alla Asl



La scelta del vaccino da somministrare (Pfizer, Moderna, Astra o quant’altro sarà sdoganato in futuro) non è rimessa al paziente, bensì (e unicamente) all’azienda sanitaria, in base all’anamnesi e agli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione, e nell’ottica di salvaguardarne la salute, tenuto conto dei vaccini autorizzati da Aifa e da Iss. È quanto ha stabilito la Sezione I del Tribunale amministrativo regionale per Emilia Romagna, con il decreto, reso ante causam, n. 7, pubblicato il 10 gennaio 2022.

La vicenda controversa

Nel caso di specie, un cittadino – favorevole alla vaccinazione anticovid-19 e, tuttavia, fermo nel rivendicare il suo buon diritto a scegliere il “tipo” di vaccino (in particolare, Pfizer in luogo di Moderna) – ha adito il Tribunale amministrativo regionale.Il giudice amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi a strettissimo giro, dal momento che è stata formulata richiesta di decreto cautelare ante causam (i.e. prima di iniziare un vero e proprio processo (anche solo cautelare, in senso tradizionale) ex art. 61 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).Segnatamente, il ricorrente ha insistito affinché il TAR ordinasse alla azienda sanitaria di somministrare – quale prima somministrazione – la dose di vaccino anticovid-9 sub specie «Pfizer».

Il rifiuto dell’azienda sanitaria

V’è da precisare che il ricorso non è stato formulato senza previ pungoli contro l’Azienda. In più di un’occasione, il paziente si sarebbe dichiarato pronto a sottoporsi alla vaccinazione, ma solo a patto di scegliere il siero di preferenza. A dire del ricorrente, nel territorio di riferimento, sarebbe sempre stato consentito «scegliere ai vaccinandi in prima dose se fare dosi Pfizer o Moderna». Talché, essendogli stato opposto il diniego, non s’è dato pace.E tuttavia, fronte di tali richieste – così sembrerebbe dalla lettura del provvedimento – l’Azienda avrebbe contrapposto tutta la propria indisponibilità.Nel provvedimento non si fa cenno a ulteriori motivazioni sottostanti alla preferenza del paziente (es. se soggetto “fragile”; se intimorito da effetti collaterali statisticamente registrati o, ancora, se in base al gradimento rispetto a ulteriori valori, più o meno “resi noti” dalle case farmaceutiche, etc.).

Non sceglie il paziente

Ebbene, a fronte dell’istanza paventata dal paziente, il Tribunale ha risposto con un secco «no». In sostanza non si può scegliere o ancora – potremmo dire – «non sceglie il paziente».Insomma, la richiesta del ricorrente – per usare le parole del Tribunale – «non appare meritevole di positivo apprezzamento».Secondo i giudici amministrativi, la scelta operata dall’Amministrazione in merito al tipo di vaccino afferisce ad un polo di discrezionalità sua propria insindacabile.Più precisamente, in base al ragionamento – rapido, chirurgico ed immediato – cristallizzato nel decreto in analisi, la scelta del vaccino a somministrarsi è rimessa unicamente all’autorità sanitaria preposta alla vaccinazione.Siffatta scelta – si spiega – è operata dall’azienda in base all’anamnesi e agli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione stessa.L’analisi che conduce l’azienda, che culmina sul tipo vaccinale, è “cullata” dal principio di salvaguardia della salute della persona, e giunge – non già in astratto – bensì nell’alveo dei vaccini autorizzati dall’Agenzia Italiana del farmaco e dall’Istituto Superiore di Sanità.

La decisione del Tar

In definitiva, in capo al paziente non può configurarsi – a priori – alcuna sorta di diritto di opzione a vedersi somministrare un determinato tipo di vaccino anziché un altro.Tanto più ove si consideri – così conclude il Tar – come, in sede di operazioni propedeutiche alla materiale somministrazione del vaccino, il paziente debba fornire il consenso informato.Sul crinale delle considerazioni sopra sintetizzate, il Tar ha dunque rigettato la richiesta del paziente, per l’effetto confermando la giustezza del diniego opposto dall’amministrazione.



www.ilsole24ore.com 2022-02-13 18:48:16

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