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Niente indennizzo per il vaccino inefficace, il ministero paga solo per i danni

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Nessun indennizzo a chi contrae la malattia contro la quale si era vaccinato perché il siero si rivela inefficace. Ad essere risarciti sono, infatti, soltanto i danni prodotti dal vaccino e non la mancata copertura. La Cassazione (ordinanza 20539) accoglie il ricorso del ministero della Sanità, contro la condanna a risarcire un ragazzo che aveva contratto la parotite pur avendo fatto la cosiddetta Trivalente per proteggersi, appunto, da questa patologia, oltre che dal morbillo e dalla rosolia.

Per i giudici di merito, sia di primo grado sia di appello, l’indennizzo, previsto dalla legge 210 del 1992, era dovuto. Un verdetto che il ministero della Salute contesta, perché la corte di merito, sbagliando, aveva affermato l’esistenza di un nesso causale tra i danni e il vaccino. Equiparando così la mancata risposta, che è comunque individuale, a una reazione avversa, collegata casualmente all’immunizzazione. Né poteva essere considerata la fattispecie prevista dal comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 210 del 1992, «che si riferiva alla particolare situazione in cui soggetti non vaccinati contraggono la malattia venendo in contatto con persone da poco vaccinate e, quindi, idonee a diffondere il virus». Peraltro – si legge nell’ordinanza – la controversia riguardava l’insorgenza di una parotite, e dunque non c’era il rischio di diffusione del virus da parte di soggetti non vaccinati.

La risposta individuale all’immunizzazione

La Cassazione accoglie il ricorso, e lo fa estendendo al caso esaminato i principi affermati per la poliomelite, secondo i quali l’indennizzo scatta quando c’è un collegamento tra somministrazione del vaccino e danni subiti dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. La legge del ’92, ha, infatti, introdotto un indennizzo in favore di soggetti «danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie». Perde dunque l’ultimo grado di giudizio il ragazzo, rappresentato in prima battuta dai genitori e, una volta maggiorenne, entrato personalmente nel giudizio. Ad orientare i giudici una lettura della norma in linea con la Carta, ed esattamente con l’articolo 32, che tutela il diritto fondamentale della Salute, collegato con l’articolo 2 della Costituzione secondo il quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

La salute individuale e quella collettiva

La Consulta, con la sentenza 307 del 1990, ha precisato la necessità di prevedere una protezione ulteriore, per chi subisca un danno per essersi sottoposto ad una vaccinazione obbligatoria. Un indennizzo a carico della comunità, in nome di un corretto bilanciamento dei valori in gioco, il sacrificio della salute di ciascuno a tutela della salute degli altri. Analogo ristoro del danno da malattia trasmessa – ricordano i giudici di legittimità – deve essere assicurato alle persone che hanno prestato assistenza personale diretta a chi è stato sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio. Diritto poi riconosciuto anche a chi ha fatto vaccinazioni solo raccomandate.

La Trivalente secondo la Consulta

I giudici scendono poi nel particolare. E sottolineano che, per quanto riguarda la Trivalente, motivo del contendere, la tutela si fonda sempre su una sentenza del giudice delle leggi che, con la sentenza 107 del 2012, in tema di vaccinazione contro parotite, morbillo e rosolia, ha bollato come illegittima la legge del ’92 per la parte che non prevedeva l’indennizzo anche per queste vaccinazioni. Fonte di risarcimento è dunque l’insorgenza di un danno connesso all’inoculazione, ma non può essere appunto l’inefficacia per l’organismo del singolo.



www.ilsole24ore.com 2022-06-28 16:03:16

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