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Eutanasia, il Veneto ha detto no a legge su suicidio assistito

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Non è passata nel Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. L’Assemblea, dopo la mancata approvazione in particolare dell’articolo 2 ‘Assistenza sanitaria in ogni fase del percorso di suicidio medicalmente assistito su richiesta della persona malata’, ha votato il rinvio in Commissione, con 38 voti favorevoli e 13 assenti, del progetto di legge di iniziativa popolare ‘Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito’. La proposta normativa, se non verrà affrontata in questi mesi, rimarrà incardinata all’ordine del giorno della prossima legislatura.

Zaia: “Percorso sul fine vita già definito dalla Corte costituzionale nel 2019”

“Il Consiglio regionale non autorizza nulla, per il semplice fatto che il percorso sul fine vita è già stato definito dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, che ha garantito il suicidio medicalmente assistito in presenza di quattro requisiti: una patologia irreversibile; una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale; una patologia che crea sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili; una persona che sia in grado di esprimere un consenso libero e consapevole. Trovo quindi inaccettabile la tesi secondo la quale oggi il Consiglio regionale autorizza il suicidio medicalmente assistito: non corrisponde a verità”. Sono le parole del governatore veneto Luca Zaia intervenuto oggi al Consiglio regionale del Veneto.

“Rispetto le opinioni di tutti ma, su un tema così delicato e intimo, la priorità è tutelare le persone fragili -ha chiarito il presidente-. Le mie idee sono note, le ho già messe nero su bianco, ma oggi siamo qui per veder garantito un diritto sancito come inviolabile dalla nostra democrazia: permettere ai cittadini, che hanno raccolto almeno 7mila firme, di presentare e di veder esaminato un determinato progetto di legge. Il Pdl prevede tempi certi per il suicidio medicalmente assistito: non più di 27 giorni dalla presentazione della domanda all’esecuzione della prestazione, di cui i primi 20 per valutare i requisiti della persona. Inoltre, specifica il ruolo della Sanità in materia, in particolare quello delle Ulss. Sinceramente, non so quanto sia costituzionalmente sostenibile, ma oggi esaminiamo un provvedimento che ha avuto l’avallo del nostro Legislativo. A ogni modo, lo ribadisco, dato che tutte le diversità di vedute sono da rispettare, non posso non trovare quantomeno atipico l’intervento della Corte costituzionale”.

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www.adnkronos.com 2024-01-16 19:20:00

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